(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 5, commi dal 4 al 14 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) che autorizza l'amministrazione regionale a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria nella forma della gestione fuori bilancio per la concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore di banche convenzionate che accordano a soggetti privati mutui fondiari per l'acquisto, la costruzione o il recupero di immobili ad uso residenziale, limitatamente alla prima casa; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Ritenuto pertanto di adottare il regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi previsti dall'art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4; Visto l'art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4000 del 20 novembre 2001; Decreta: E' approvato il "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 - commi da 4 a 14 - della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 11 dicembre 2001 TONDO